Istituzione e ordinamento dell'Albo professionale degli estetisti.
Art. 1. Istituzione dell'Albo
È istituito l'Albo professionale degli estetisti (d'ora in poi Albo), tenuto dall'Associazione italiana FORMAZIONE AVANZATA in ESTETICA (d’ora in poi Associazione) nelle forme previste dal presente regolamento.
Art. 2. Competenza professionale richiesta per l'iscrizione
1. L'iscrizione all'Albo certifica la competenza professionale del socio, nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, ossia l'applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze nel campo dell’estetica e del benessere, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio professionale.
2. Sono requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo, il possesso di una formazione di qualificazione professionale secondo la L.n.1 del 4/01/90 e di una esperienza professionale adeguate.
3. La competenza professionale dell'aspirante è verificata dal Comitato Direttivo di cui all'art. 5, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’ art. 3, attraverso le seguenti modalità: esame del curriculum professionale e della documentazione presentata;
Art. 3 Requisiti per la domanda di iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soci, regolarmente iscritti a FORMAZIONE AVANZATA in ESTETICA che siano in possesso di entrambi i requisiti seguenti:
a. Qualifica professionale riconosciuta di estetista dipendente o di estetista specializzazione;
b. esperienza professionale documentata non inferiore a due anni.
Art. 4. Valutazione dell'esperienza professionale
1. Si considerano esperienza professionale, ai fini dell’ art. 3 , l'attività svolta presso strutture italiane e straniere, sia pubbliche sia private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione professionale nonché l'attività svolta in maniera non retribuita o con qualsiasi forma di compenso o rimborso (per esempio tirocinio, stage, volontariato), e l'attività libero-professionale.
2. Le attività professionali possono essere svolte a tempo parziale o integrate con attività di carattere non professionale (di supporto, stage, tirocinio,apprendistato, ecc.), purché quelle professionali siano prevalenti.
Art. 5. Accettazione domanda di iscrizione all'Albo professionale
1. Per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo il Comitato direttivo dell'Associazione provvede alla valutazione documentale per accertare il possesso dei requisiti di cui agli art.2 e 3.
Art. 6. Domande di iscrizione
1. L'iscrizione all'Albo è deliberata dal comitato direttivo su domanda del socio interessato.
2. La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell'interessato ed essere accompagnata da un curriculum che elenchi le esperienze di formazione e aggiornamento, le attività professionali e didattiche svolte. Il socio dovrà altresì dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo.
3. Il socio può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
a. certificati, attestati, ecc.;
b. materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
c. pubblicazioni, elaborati di servizio;
d. una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l'applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l'apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull'elenco della documentazione stessa.
Art. 7. Valutazione delle domande
1. Entro sei mesi dalla ricezione della domanda, il comitato direttivo provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
2. I membri del comitato direttivo possono provvedere individualmente all'esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell'associazione, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l'eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
3. Il comitato direttivo delibera:
a. l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno due voti favorevoli, ovvero
b. la richiesta motivata al candidato stesso di fornire al comitato direttivo , entro sei mesi, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 2 e/o la competenza professionale di cui all'art. 3, ovvero
c. la richiesta al candidato stesso di presentarsi a colloquio con il comitato direttivo , in una data stabilita con almeno trenta giorni di preavviso, per la verifica di cui all'art. 2 e 3.
d. il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti o delle competenze di cui agli art. 2 e 3.
4. La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione il Comitato Direttivo delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.
5. Le domande accolte sono conservate nell'archivio dell'Associazione, unitamente alla documentazione presentata (con l'eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all'interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione). Ogni iscritto all'Albo ha diritto di prenderne visione.
6. Le domande non accolte sono pure conservate nell'archivio dell'Associazione, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo massimo di un anno, e la loro consultazione è subordinata all'autorizzazione del Comitato Direttivo.
Art. 8. Contenuto e aggiornamento dell'Albo
1. L'Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, la località di residenza e il punteggio.
2. L'Albo viene tenuto aggiornato dall’Associazione e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.
3. A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.
4. L'iscritto all'Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto all'Albo professionale dell’Associazione Formazione Avanzata in Estetica o con la sigla F.A.in E”. )
Art. 9. Sospensione e cancellazione dall'Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere
1. Il Comitato Direttivo delibera sulla sospensione o sulla cancellazione dall'Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui.
Art. 10. Sospensione e cancellazione dall'Albo per dimissioni o morosità
1. Coloro che non desiderano più essere iscritti all'Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.
2. Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote associative, la Segreteria dell’Associazione provvede d'ufficio a sospendere dall'Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate dal Comitato Direttivo e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.
3. Alla scadenza dei termini per la previsti dallo Statuto decadenza dei soci morosi, si provvede alla cancellazione dall'Albo di coloro che siano stati dichiarati decaduti da soci dell'Associazione.
4. I soci dichiarati decaduti che siano stati riammessi nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'Albo con le procedure ordinarie.
Art. 11. Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno in corso e i cinque anni solari successivi. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità la Segreteria dell’Associazione invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell'iscrizione, accompagnata da un curriculum delle attività professionali, di aggiornamento, ecc., che specifichi in particolare quelle svolte nell'ultimo quinquennio. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.
2. Sulle domande di conferma il Comitato Direttivo delibera entro sei mesi, con le stesse modalità previste dall'art. 7.
3. La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
4. L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall'Albo a partire dal 1º gennaio successivo.
Art.12. Graduatoria e punteggio di formazione continua in estetica
1. La graduatoria dell’Albo viene istituita in base al punteggio risultante dall’esame documentale di cui all’art.6 punti 2 e 3 del candidato, calcolato secondo i criteri dei commi seguenti:
a) Qualifica di estetista dipendente - 3 punti
b) Qualifica di estetista specializzata -1 punto
c) Esperienza professionale applicata -1 punto (per ogni anno di attività svolta)
d) Attestati di perfezionamento - 1 CF
e) Attestati di corsi annuali/biennali/triennali -2 CF (per ogni anno di percorso formativo)
f) Attestati di perfezionamento in ambito sanitario – 2 CF
20 CFE costituiscono 1 punto
2. Saranno considerati per intero i crediti formativi di “Formazione Avanzata in Estetica” cosi come indicato dai singoli percorsi formativi.
3. Saranno considerati per intero i crediti formativi conseguiti presso l’Associazione CIDESCO
4. Saranno considerati per intero i crediti formativi conseguiti presso l’Associazione Confestetica
5. Nel caso di parità di punteggio si osserva l’ordine di arrivo di domanda di iscrizione.
ALLEGATO I
Istituzione e ordinamento dell'Albo professionale degli estetisti.
Art. 1. Istituzione dell'Albo
È istituito l'Albo professionale degli estetisti (d'ora in poi Albo), tenuto dall'Associazione italiana FORMAZIONE AVANZATA in ESTETICA (d’ora in poi Associazione) nelle forme previste dal presente regolamento.
Art. 2. Competenza professionale richiesta per l'iscrizione
- L'iscrizione all'Albo certifica la competenza professionale del socio, nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, ossia l'applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze nel campo dell’estetica e del benessere, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio professionale.
- Sono requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo, il possesso di una formazione di qualificazione professionale secondo la L.n.1 del 4/01/90 e di una esperienza professionale adeguate.
- La competenza professionale dell'aspirante è verificata dal Comitato Direttivo di cui all'art. 5, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’ art. 3, attraverso le seguenti modalità: esame del curriculum professionale e della documentazione presentata;
Art. 3 Requisiti per la domanda di iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soci, regolarmente iscritti a FORMAZIONE AVANZATA in ESTETICA che siano in possesso di entrambi i requisiti seguenti:
- Qualifica professionale riconosciuta di estetista dipendente o di estetista specializzazione;
- esperienza professionale documentata non inferiore a due anni.
Art. 4. Valutazione dell'esperienza professionale
- Si considerano esperienza professionale, ai fini dell’ art. 3 , l'attività svolta presso strutture italiane e straniere, sia pubbliche sia private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione professionale nonché l'attività svolta in maniera non retribuita o con qualsiasi forma di compenso o rimborso (per esempio tirocinio, stage, volontariato), e l'attività libero-professionale.
- Le attività professionali possono essere svolte a tempo parziale o integrate con attività di carattere non professionale (di supporto, stage, tirocinio,apprendistato, ecc.), purché quelle professionali siano prevalenti.
Art. 5. Accettazione domanda di iscrizione all'Albo professionale
- Per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo il Comitato direttivo dell'Associazione provvede alla valutazione documentale per accertare il possesso dei requisiti di cui agli art.2 e 3.
Art. 6. Domande di iscrizione
- L'iscrizione all'Albo è deliberata dal comitato direttivo su domanda del socio interessato.
- La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell'interessato ed essere accompagnata da un curriculum che elenchi le esperienze di formazione e aggiornamento, le attività professionali e didattiche svolte. Il socio dovrà altresì dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo.
- Il socio può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
- certificati, attestati, ecc.;
- materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
- pubblicazioni, elaborati di servizio;
- una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l'applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
- certificati, attestati, ecc.;
La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l'apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull'elenco della documentazione stessa.
Art. 7. Valutazione delle domande
- Entro sei mesi dalla ricezione della domanda, il comitato direttivo provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
- I membri del comitato direttivo possono provvedere individualmente all'esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell'associazione, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l'eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
- Il comitato direttivo delibera:
- l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno due voti favorevoli, ovvero
- la richiesta motivata al candidato stesso di fornire al comitato direttivo , entro sei mesi, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 2 e/o la competenza professionale di cui all'art. 3, ovvero
- la richiesta al candidato stesso di presentarsi a colloquio con il comitato direttivo , in una data stabilita con almeno trenta giorni di preavviso, per la verifica di cui all'art. 2 e 3.
- il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti o delle competenze di cui agli art. 2 e 3.
- l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno due voti favorevoli, ovvero
- La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione il Comitato Direttivo delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.
- Le domande accolte sono conservate nell'archivio dell'Associazione, unitamente alla documentazione presentata (con l'eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all'interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione). Ogni iscritto all'Albo ha diritto di prenderne visione.
- Le domande non accolte sono pure conservate nell'archivio dell'Associazione, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo massimo di un anno, e la loro consultazione è subordinata all'autorizzazione del Comitato Direttivo.
Art. 8. Contenuto e aggiornamento dell'Albo
- L'Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, la località di residenza e il punteggio.
- L'Albo viene tenuto aggiornato dall’Associazione e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.
- A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.
- L'iscritto all'Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto all'Albo professionale dell’Associazione Formazione Avanzata in Estetica o con la sigla F.A.in E”. )
Art. 9. Sospensione e cancellazione dall'Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere
- Il Comitato Direttivo delibera sulla sospensione o sulla cancellazione dall'Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui.
Art. 10. Sospensione e cancellazione dall'Albo per dimissioni o morosità
- Coloro che non desiderano più essere iscritti all'Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.
- Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote associative, la Segreteria dell’Associazione provvede d'ufficio a sospendere dall'Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate dal Comitato Direttivo e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.
- Alla scadenza dei termini per la previsti dallo Statuto decadenza dei soci morosi, si provvede alla cancellazione dall'Albo di coloro che siano stati dichiarati decaduti da soci dell'Associazione.
- I soci dichiarati decaduti che siano stati riammessi nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'Albo con le procedure ordinarie.
Art. 11. Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Albo
- L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno in corso e i cinque anni solari successivi. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità la Segreteria dell’Associazione invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell'iscrizione, accompagnata da un curriculum delle attività professionali, di aggiornamento, ecc., che specifichi in particolare quelle svolte nell'ultimo quinquennio. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.
- Sulle domande di conferma il Comitato Direttivo delibera entro sei mesi, con le stesse modalità previste dall'art. 7.
- La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
- L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall'Albo a partire dal 1º gennaio successivo.
Art.12. Graduatoria e punteggio di formazione continua in estetica
1. La graduatoria dell’Albo viene istituita in base al punteggio risultante dall’esame documentale di cui all’art.6 punti 2 e 3 del candidato, calcolato secondo i criteri dei commi seguenti:
a) Qualifica di estetista dipendente - 3 punti
b) Qualifica di estetista specializzata -1 punto
c) Esperienza professionale applicata -1 punto
(per ogni anno di attività svolta)
d) Attestati di perfezionamento - 1 CF
e) Attestati di corsi annuali/biennali/triennali -2 CF
(per ogni anno di percorso formativo)
f) Attestati di perfezionamento in ambito sanitario – 2 CF
20 CFE costituiscono 1 punto
2. Saranno considerati per intero i crediti formativi di “Formazione Avanzata in Estetica” cosi come indicato dai singoli percorsi formativi.
3. Saranno considerati per intero i crediti formativi conseguiti presso l’Associazione CIDESCO
4. Saranno considerati per intero i crediti formativi conseguiti presso l’Associazione Confestetica
5. Nel caso di parità di punteggio si osserva l’ordine di arrivo di domanda di iscrizione.